Bonus facciate 2021
COS’È IL BONUS FACCIATE Il bonus facciate permette di recuperare in 10 anni ben il 90% della spesa sostenuta nel corso dell’anno 2020 e 2021 per la ripitturazione o riqualificazione energetica delle facciate esterne della tua casa o condominio. UBICAZIONE DEGLI EDIFICI SOGGETTI AL BONUS FACCIATE Se il tuo edificio è ubicato nelle Zone A o B avrai diritto al Bonus Facciate. Per scoprire la Zona di appartenenza del tuo edificio recati presso il tuo Comune. BONUS FACCIATE 2021 Bonus Facciate - Agenzia delle Entrate - https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate Per saperne di più: LEGGE DI BILANCIO 2021 Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro del- la facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento. 220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino ol- tre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddi- sfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento or- dinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzet- ta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giu- gno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legi- slazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione ener- getica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. 222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al de- creto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. 224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decre- to legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.
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